Secondo la legge armena sull'alienazione della proprietà per esigenze pubbliche e statali, gli obblighi finanziari derivanti dal trasferimento della proprietà, in particolare le passività fiscali, devono essere compensati dall'acquirente. Inoltre, l'alienazione di beni nell'interesse pubblico non può causare un danno irragionevole al proprietario. Sulla base di quanto precede, la Corte di Cassazione è giunta alla conclusione che l'indennità da corrispondere per l'esproprio dei beni non è imponibile con IVA (Corte di Cassazione EKD/2028/02/10), né l'imposta sugli utili (Corte di Cassazione VD/2575/05/09).
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